Sez. 3, Sentenza n. 20681 del 25/09/2009 (Rv. 609440 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PLURALITÀ DI PARTI | Giudizi civili anteriori alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990 - Opposizione a decreto ingiuntivo - Contestazione tardiva, da parte dell'opponente, dell'esistenza del credito azionato - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PLURALITÀ DI PARTI
Nella disciplina del giudizio civile anteriore alla riforma di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353 non vigeva a carico del convenuto alcun onere di immediata ed analitica contestazione dei fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda. In quel sistema, pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non era inibito all'opponente (il quale assume la veste sostanziale di convenuto) eccepire, in corso di causa, l'inesistenza del credito azionato in sede monitoria, a nulla rilevando che nella citazione in opposizione si fosse limitato ad eccepirne la sola prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)