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Sez. L, Sentenza n. 1606 del 12/03/1982 (Rv. 419425 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITÀ DI ASSUNZIONI SUCCESSIVE A TERMINE - DEDUZIONE DELLA ILLEGITTIMITÀ DELL'APPOSIZIONE DEL TERMINE OPPURE DELLA SUSSISTENZA DELL'INTENTO ELUSIVO DEL DISPOSTO DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - MANCATA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI RIASSUNZIONE - TERMINE DI DECADENZA EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - OSSERVANZA - OBBLIGO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419425-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITÀ DI ASSUNZIONI SUCCESSIVE A TERMINE - DEDUZIONE DELLA ILLEGITTIMITÀ DELL'APPOSIZIONE DEL TERMINE OPPURE DELLA SUSSISTENZA DELL'INTENTO ELUSIVO DEL DISPOSTO DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - MANCATA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI RIASSUNZIONE - TERMINE DI DECADENZA EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - OSSERVANZA - OBBLIGO - ESCLUSIONE.*

Nell'ipotesi di più assunzioni successive a termine, il lavoratore che deduca l'illegittima apposizione del termine stesso o la sussistenza dell'intento elusivo di cui all'art. 2 secondo comma della legge 18 aprile 1962 n. 230 e non proponga domanda di riassunzione ai sensi della legge 15 luglio 1966 n. 604 non è vincolato all'osservanza del termine di decadenza previsto dallo art. 6 di tale legge per l'impugnazione del licenziamento in quanto l'oggetto della controversia rimane limitato alla sola applicazione della citata legge n. 230 del 1962 che disciplina interamente detta ipotesi, anche negli effetti, prevedendo, a titolo sanzionatorio, che ogni contratto strumentale al menzionato intento fraudolento o recante illegittima affermazione del termine, sia considerato a tempo indeterminato, con una conversione che consegue alla sentenza di accertamento dell'illegittimità ed è possibile nei limiti della prescrizione afferente ai diritti conseguenziali. Ove, per contro, sia stata proposta la domanda suddetta, tale accertamento non assume Rilevanza in ordine all'estensione temporale del rapporto a tempo indeterminato che ne sia derivato, nel senso che si deve esaminare caso per caso se vi sia stata interruzione delle prestazioni lavorative ed, eventualmente di quali entità e se essa trovi giustificazione non già nel semplice fatto della scadenza del termine, bensì in un autonomo fatto idoneo alla risoluzione del rapporto, quale il mutuo dissenso o il licenziamento, con riferimento al quale ultimo può valutarsi la tempestività dell'impugnazione. (V 2476/80, mass n 406208; (V 4499/79, mass n 401003; (V 2120/79, mass n 398483).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 15/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)