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Sez. U, Sentenza n. 5991 del 15/04/2003 (Rv. 562152 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Finanziamenti e sovvenzioni pubbliche - Controversie tra la P.A. e il beneficiario - Provvedimento attributivo del beneficio - Successiva sospensione della corresponsione del beneficio a causa del sopravvenuto difetto dei presupposti per la relativa erogazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562152-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

In materia di sovvenzioni da parte della P.A., la controversia insorta a seguito delle determinazioni dell'amministrazione di sospendere l'erogazione, una volta riconosciuta la debenza del beneficio, in ragione del sopravvenuto difetto dei presupposti per la detta corresponsione (in dipendenza, nella specie, dello stato di insolvenza in cui era venuto a trovarsi il beneficiario), spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché quelle determinazioni non si pongono come esercizio del potere di autotutela per vizi di legittimità del provvedimento attributivo ovvero per il suo contrasto, sin dall'origine, con il pubblico interesse, e non sono pertanto idonee a degradare il diritto soggettivo del beneficiario a interesse legittimo.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)