Sez. 3, Sentenza n. 5375 del 06/10/1988 (Rv. 460014 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - DOMANDA DI RISARCIMENTO - PREVENTIVA RICHIESTA DEL DANNO ALL'ASSICURATORE - NECESSITÀ - LIMITI - IMPOSSIBILITÀ DI IDENTIFICAZIONE DELL'ASSICURATORE - SUSSISTENZA - RIFIUTO DEL RESPONSABILE CIVILE DI INDICARE L'ASSICURATORE - CONFIGURABILITÀ.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - DOMANDA DI RISARCIMENTO - PREVENTIVA RICHIESTA DEL DANNO ALL'ASSICURATORE - NECESSITÀ - LIMITI - IMPOSSIBILITÀ DI IDENTIFICAZIONE DELL'ASSICURATORE - SUSSISTENZA - RIFIUTO DEL RESPONSABILE CIVILE DI INDICARE L'ASSICURATORE - CONFIGURABILITÀ.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il principio dell'improponibilità della domanda del danneggiato, pure se avanzata nei soli confronti del responsabile civile, se non sia stata fatta preventiva richiesta di danno all'assicuratore per mezzo di raccomandata e non siano decorsi sessanta giorni dalla richiesta stessa, non può trovare applicazione, in base al principio ad impossibilia nemo tenetur, quando il danneggiato si sia trovato nella non colpevole impossibilità di identificare l'assicuratore e, quindi, di provvedere al detto adempimento. Tale incolpevole impossibilità ricorre quando il responsabile civile abbia rifiutato di indicare l'assicuratore al danneggiato, che glielo abbia richiesto con lettera raccomandata, poiché non esiste nel nostro ordinamento un sistema di pubblicità dei contratti assicurativi, che consenta allo interessato di attingere notizie. (nella specie la S.C., ribadito il principio di cui alla massima, ha cassato la pronuncia d'appello che aveva dichiarato improponibile la domanda in quanto il danneggiato, benché svenuto a seguito del sinistro, avrebbe potuto appurare gli estremi dell'assicuratore visionando il rapporto della polistrada presso il relativo comando o la pretura penale, precisando che a tale presa visione ostava il segreto istruttorio). (V 3693/84, mass n 435685; (V 2659/82, mass n 420526; (Conf 3062/88, mass n 458586; (Conf 6782/81, mass n 417672; (Conf 478/81, mass n 410945; (Conf 5767/78, mass n 395570).*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)