Sez. 3, Sentenza n. 1313 del 24/01/2006 (Rv. 587835 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Domanda di risarcimento danni da circolazione stradale - Proposizione avanti al giudice di pace - Indicazione di somma nel limite della giurisdizione equitativa - Generica richiesta alternativa di somma maggiore o minore - Qualificazione come formula di stile - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Carattere indeterminato della domanda - Presunzione di corrispondenza al massimo della competenza del giudice di pace - In caso di mancata contestazione - Sussistenza - Relativa sentenza del giudice di pace - Ricorribilità in cassazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui una domanda di risarcimento danni da circolazione stradale venga proposta avanti al giudice di pace con una formulazione, con cui si richieda la condanna della controparte al pagamento di un importo indicato nella somma pari al limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace ovvero in quella maggiore o minore che il giudice in via equitativa riterrà di determinare, la formulazione di questa seconda richiesta alternativa (in relazione alla quale il riferimento alla determinazione equitativa è evocativo esclusivamente del potere del giudice di cui all'art. 1226 cod. civ.) non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 cod. proc. civ. - come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche. Ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, atteso che, essendo, nonostante l'alternativa, la domanda unica e contenendo la richiesta generica della maggior somma quella della somma espressamente indicata, la domanda va considerata proposta con mancanza di indicazione della somma richiesta, con la conseguenza che, ai sensi della seconda proposizione dell'art. 14 cod. proc. civ., essa si deve presumere di competenza del giudice adito e, ai sensi del terzo comma della stessa norma, in difetto di contestazione da parte del convenuto del valore così presunto, quest'ultimo rimane "fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito", cioè, in ragione della natura della domanda, in lire trenta milioni e, dunque, palesemente al di sopra del limite della giurisdizione equitativa dell'adito giudice di pace, di modo che la sentenza non è ricorribile per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)