Sez. U, Sentenza n. 23780 del 24/11/2010 (Rv. 614955 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Decorrenza del termine per l'azione disciplinare - Notizia del fatto formante oggetto dell'addebito - Estremi - Conoscenza certa di tutti gli elementi dell'illecito - Necessità - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrato, il termine di un anno entro il quale deve essere iniziata l'azione disciplinare, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs n. 109 del 2006, inizia a decorrere soltanto dalla conoscenza certa di tutti gli elementi dell'illecito e, quindi, dal momento in cui può procedersi ad un'esauriente formulazione del capo di incolpazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che il termine non andasse computato dall'invio di un esposto al Ministro della Giustizia in cui un cittadino si limitava ad indicare presunti illeciti commessi da un magistrato in via ipotetica, ma dal momento in cui gli illeciti denunciati avevano trovato concretezza e certezza a seguito delle indagini svolte dall'autorità giudiziaria a cui era stato poi inviato il medesimo esposto).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)