Sez. U, Sentenza n. 1793 del 28/01/2013 (Rv. 624864 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Termine di un anno rispettivamente del Ministro della Giustizia e del P.G. - "Dies a quo" - Coincidenza - Esclusione - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, il termine di un anno per l'esercizio della facoltà del Ministro di promuovere l'azione disciplinare, che ha luogo mediante la richiesta di indagini al P.G. presso la Corte di cassazione, ha una sua autonomia e non coincide con il termine entro il quale quest'ultimo deve promuovere l'azione; del resto l'art. 15 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, prevede che questo possa decorrere anche dalla segnalazione del Ministro della Giustizia.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 14, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)