Sez. U, Sentenza n. 7947 del 21/05/2003 (Rv. 563370 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Decorrenza del termine per l'azione disciplinare - Notizia del fatto formante oggetto dell'addebito - Estremi - Indicazione di dati insufficienti per un'esauriente formulazione dell'incolpazione - Idoneità - Esclusione - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrato, la notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito, che segna la decorrenza del termine per l'azione disciplinare ai sensi dell'art. 59, sesto comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, va intesa come conoscenza certa di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, non rilevando al suddetto fine l'acquisizione di dati insufficienti ad un'esauriente formulazione dell'incolpazione ed alle corrispondenti esigenze di difesa dell'accusato. Ne deriva che una siffatta conoscenza qualificata non può ritenersi derivante dalla comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare dell'avvio di un procedimento penale a carico del magistrato, quando non risulti che dalla medesima emergano tutti gli elementi dell'illecito di natura disciplinare successivamente contestato. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno cassato con rinvio la decisione della Sezione disciplinare del CSM, la quale, nel dichiarare di non doversi procedere perché l'azione non era stata promossa nei termini di legge, non aveva indicato con ragionevole sicurezza la decorrenza del termine per il relativo esercizio, finendo con il gravare il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, titolare dell'azione disciplinare, di un dovere di iniziativa al fine di procurarsi notizie più dettagliate sulla vicenda che, nella specie, aveva visto l'instaurarsi di un procedimento penale a carico del magistrato successivamente incolpato).
Riferimenti normativi: DPR 16/09/1958 num. 916 art. 59 com. 6 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 1 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)