Sez. 1, Sentenza n. 21142 del 10/10/2007 (Rv. 599085 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Istanza di rinvio dell'udienza di trattazione del ricorso in Cassazione - Morte del difensore - Interruzione del processo - Esclusione - Differimento dell'udienza - Ammissibilità - Attestazione fidefacente della morte del difensore da parte dell'ufficiale giudiziario notificante l'avviso dell'udienza - Necessità - Certificazione di morte del difensore del ricorrente prodotta dal domiciliatario - Acquisizione agli atti - Inammissibilità - Rinnovo dell'avviso di udienza alla parte ricorrente di persona - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di cassazione, in caso di decesso del difensore del ricorrente, avvenuto dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, sussiste la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa, dandone comunicazione alla parte personalmente, per consentirle la nomina del nuovo difensore, sempre che il decesso sia attestato nella forma legale della relata di notifica dell'avviso di udienza, non essendo il domiciliatario abilitato a produrre in udienza una certificazione di morte del difensore né a chiedere differimenti dell'udienza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)