Sez. U, Sentenza n. 8366 del 04/04/2007 (Rv. 596011 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Amministrazione appaltante - Pagamento di un compenso revisionale - Rivalsa nei confronti dell'ente finanziatore - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in materia delegazione amministrativa intersoggettiva.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Proposta dall'appaltatore innanzi al giudice ordinario domanda di condanna della P.A. appaltante al pagamento del compenso revisionale e relativi accessori, la domanda di rivalsa proposta dalla convenuta amministrazione (nella specie, la Provincia) nei confronti dell'ente finanziatore dell'opera pubblica (nella specie, l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno), rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo; infatti, l'affidamento alla Provincia, ai sensi del d.P.R. n. 218 del 1978, dell'esecuzione di un'opera pubblica programmata e finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno - che integra un'ipotesi di delegazione amministrativa intersoggettiva - รจ connotata, quanto alla erogazione di finanziamenti aggiuntivi, da spiccati contenuti pubblicistici, legati a poteri deliberativi e di controllo riservati all'ente delegante.
Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)