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Sez. 3, Sentenza n. 7118 del 25/03/1983 Ud. (dep. 29/07/1983) Rv. 160054 - 01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE ABUSIVA - GIOCATTOLI PIROTECNICI - REATO PUNITO DALL'ART. 10 LEGGE 14 OTTOBRE 1974 N. 497 - SUSSISTENZA - LIMITE.*
Stato
decisa il 1983-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160054-01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE ABUSIVA - GIOCATTOLI PIROTECNICI - REATO PUNITO DALL'ART. 10 LEGGE 14 OTTOBRE 1974 N. 497 - SUSSISTENZA - LIMITE.*

I giocattoli pirici rientrano nella categoria degli "esplosivi di ogni genere" e la loro detenzione è punita a norma dell'art. 10 legge 14 ottobre 1974 n. 497. Vanno esclusi da tale regolamentazione gli artifizi pirotecnici inoffensivi allorché tale inoffensività sia stata accertata dalla commissione consultiva per le sostanze esplodenti ed infiammabili. (nella specie trattavasi di "bombette" che sono state considerate comprese tra gli "esplosivi di ogni genere"). (V mass n 157831; (V mass n 156077; (V mass n 155079; (V mass n 155013; (V mass n 132070).*

Riferimenti normativi: Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)