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Sez. 3, Sentenza n. 9207 del 09/01/2024 Cc. (dep. 04/03/2024) Rv. 286022-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI | Prova nuova - Nozione - Riferibilità alla mera mancanza originaria della condizione di procedibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286022-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI

In tema di revisione, costituisce "prova nuova", rilevante ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quella - sopravvenuta alla sentenza di condanna o scoperta successivamente ovvero non acquisita nel precedente giudizio o acquisita ma non valutata neanche implicitamente - che ha ad oggetto un fatto dimostrativo della procedibilità a querela (non presentata) del reato per cui è intervenuta condanna irrevocabile, ma non la mera rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità richiesta dal reato per cui è stata pronunziala condanna definitiva.

Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 lett. C, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 all. 2 lett. I

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)