Sez. 3, Sentenza n. 28358 del 30/03/2016 Cc. (dep. 08/07/2016) Rv. 267531 - 01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI | Prove nuove - Nozione - Questioni rilevabili di ufficio - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI
Ai fini della revisione della sentenza di condanna, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o una inedita disamina del deducibile, bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo, con la conseguenza che non può costituire "prova nuova" un elemento già esistente negli atti processuali, ancorchè non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri di ufficio. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso che l'esistenza o la mancanza di una condizione di procedibilità assumesse rilievo ai fini della revisione, non concernendo una valutazione di fatto, bensì un apprezzamento di diritto la cui erroneità è denunciabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)