Sez. 5, Sentenza n. 26636 del 04/04/2002 Ud. (dep. 12/07/2002) Rv. 222631 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ | Concorso formale con l'induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione - Obbligo di pagare il prezzo del riscatto - Elemento caratterizzante - Sussistenza.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ
È ammissibile il concorso formale tra i reati di riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.) e di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (artt. 3 e 4 legge n. 75 del 1958), nel caso in cui una cittadina straniera sia costretta, dopo essere stata venduta, a riscattare la propria libertà con i proventi dell'attività di meretricio cui venga indotta con violenza e maltrattamenti, laddove l'obbligo di pagare un prezzo per riscattare la condizione nativa di libertà acquista carattere determinato e tassativo e si configura come il "quid pluris" caratterizzante il reato di riduzione in "condizione analoga" alla schiavitù.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600, Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)