Sez. 1, Sentenza n. 4177 del 27/10/2003 Ud. (dep. 04/02/2004) Rv. 227104 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED ENTI PUBBLICI | Reato di corruzione - Costituzione di parte civile per il risarcimento del danno non patrimoniale - Legittimazione esclusiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED ENTI PUBBLICI
Nel processo a carico di pubblici funzionari imputati di corruzione, legittimato a costituirsi parte civile per il risarcimento dell'eventuale danno non patrimoniale è esclusivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 74 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)