Sez. 6, Sentenza n. 8849 del 13/07/2000 Ud. (dep. 05/08/2000) Rv. 220535 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED ENTI PUBBLICI | Reato di corruzione commesso da un magistrato ordinario - Legittimazione del Ministro della giustizia a costituirsi parte civile nel relativo procedimento penale - Esclusione - Legittimazione del Presidente del Consiglio dei ministri - Sussistenza.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED ENTI PUBBLICI
Il Ministro della giustizia non è legittimato a costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico di un magistrato imputato di corruzione, spettando invece tale legittimazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)