Sez. 6, Sentenza n. 9574 del 13/04/1999 Ud. (dep. 27/07/1999) Rv. 214539 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1930) - IN GENERE | Reato di corruzione commesso nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali - Legittimazione del Ministro della giustizia ad agire in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni - Sussistenza - Esclusione - "Ratio".
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1930) - IN GENERE
Il Ministro della giustizia non è legittimato ad agire in giudizio per chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni, cagionati dal reato di corruzione commesso da un magistrato, in quanto organo estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale ed al quale spetta, invece, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della giustizia. Ne consegue che l'interesse della collettività all'esercizio imparziale ed indipendente della funzione giurisdizionale non può essere rappresentato da un'entità organizzativa dello stato apparato, quale il Ministro della giustizia, ma solamente dal soggetto che rappresenta la sintesi politica e di governo dello stato-comunità ovvero dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Consegue, altresì, che al Ministro della giustizia spetta la legittimazione all'azione di risarcimento per quei danni che offendono la propria sfera istituzionale e che concernono il funzionamento dei servizi e dell'organizzazione comprensiva del personale ausiliario.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)