Sez. 6, Sentenza n. 23024 del 04/02/2004 Ud. (dep. 17/05/2004) Rv. 230439 - 01
PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED ENTI PUBBLICI | Reato di corruzione commesso da un magistrato ordinario - Legittimazione del Ministro della giustizia a costituirsi parte civile nel relativo procedimento penale - Sussistenza - Fondamento.
PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED ENTI PUBBLICI
Il Ministro della giustizia è legittimato a costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico di un magistrato imputato di corruzione, essendo l'organo cui spetta, come si desume dagli artt.110 e 107 della Cost., il compito di accertare la sussistenza e la consistenza del danno subito dall'amministrazione della giustizia a cagione della condotta del magistrato, nonchè di individuare, nell'ambito della gestione patrimoniale delle spese inerenti l'Ordine Giudiziario, gli strumenti per porvi rimedio, ivi compresa la costituzione di parte civile nel processo penale diretta a recuperare i mezzi economici da destinare a tale fine.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 13, Costituzione art. 107, Costituzione art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)