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Sez. U, Sentenza n. 7405 del 10/08/1996 (Rv. 499137 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI | Provincia di Trento - Finanziamenti erogati in applicazione della legge provinciale n. 17 del 1981 - Revoca - Discrezionalità della P.A. nel disporre la revoca - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze - Controversie relative alla revoca - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione.
Stato
decisa il 1996-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499137-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla revoca, da parte della Provincia di Trento, dei finanziamenti erogati a norma della legge provinciale n. 17 del 1981, come modificata dalla legge n. 5 del 1986 (nella specie, perché era cessata, prima di dieci anni dalla data del collaudo finale, l'utilizzazione delle porcilaie realizzate con il contributo provinciale), attenendo esse a diritti soggettivi, in quanto l'indicata revoca si configura come la dichiarazione che è sopravvenuto un fatto, oggetto di acclaramenti, al quale la stessa legge ricollega l'effetto di determinare la decadenza dal diritto di godere del contributo, senza che l'amministrazione possa valutare se risponda all'interesse pubblico che il beneficiario del contributo ne mantenga la disponibilità.

Riferimenti normativi: Legge Prov. Trento 31/08/1981 num. 17 art. 7, Legge Prov. Trento 27/02/1986 num. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)