Sez. 1, Sentenza n. 17905 del 19/01/2015 Cc. (dep. 29/04/2015) Rv. 263318 - 01
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Indagato alloglotta - Ordinanza del tribunale del riesame - Traduzione - Necessità - Esclusione - Ragioni.
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
L'omessa traduzione dell'ordinanza del tribunale del riesame nella lingua madre dell'indagato alloglotta non determina l'inefficacia della misura cautelare, poichè il decreto legslativo n. 32 del 2014 non ha inserito tale provvedimento tra gli atti di cui è obbligatoria la traduzione, nè detto adempimento deve ritenersi necessario, a norma dell'art. 143, comma terzo, cod. proc. pen., in assenza di specifiche indicazioni dell'interessato, al fine di assicurare a quest'ultimo la conoscenza delle accuse a suo carico non essendo un atto che limita "ab origine" la libertà personale, ma solo una conferma del provvedimento attraverso il quale detta limitazione è stata determinata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)