Sez. F, Sentenza n. 47739 del 27/08/2015 Cc. (dep. 02/12/2015) Rv. 265217 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | Obbligo di traduzione - Traduzione in forma orale anziché scritta - Conseguenze - Nullità a regime intermedio - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE
La traduzione dell'ordinanza cautelare effettuata in forma orale anzichè scritta determina una nullità a regime intermedio, da ritenersi sanata nel caso in cui al compimento dell'atto abbiano assistito la parte ed il suo difensore senza nulla eccepire. (Nella fattispecie l'ordinanza di custodia cautelare in carcere era stata tradotta oralmente nel corso dell'interrogatorio di garanzia, in cui l'indagato non aveva eccepito la nullità e si era difeso nel merito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Decreto Legisl. 02/03/2014 num. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)