Sez. 6, Sentenza n. 48647 del 22/10/2014 Cc. (dep. 24/11/2014) Rv. 261139 - 01
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Indagato alloglotta - Avviso di fissazione dell'udienza davanti al tribunale del riesame - Traduzione in lingua comprensibile all'indagato - Necessità - Esclusione - Ragioni.
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
L'omessa traduzione dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame in lingua comprensibile all'indagato alloglotta, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non integra alcuna nullità, né con riferimento a tale atto, né con riferimento a quelli da questo dipendenti, poiché l'avviso in questione non è incluso nell'elenco degli atti per i quali l'art. 143, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato da citato D.Lgs., prevede l'obbligo di traduzione, né, in linea generale, esplica una funzione informativa in ordine alle "accuse" mosse al destinatario della misura cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)