Sez. 5, Sentenza n. 32251 del 26/01/2015 Ud. (dep. 22/07/2015) Rv. 265301 - 01
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Imputato alloglotta - Udienza camerale di appello - Traduzione dell'avviso di fissazione dell'udienza - Necessità - Esclusione - Ragioni.
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
L'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel giudizio di appello non deve obbligatoriamente essere tradotto nella lingua del destinatario quando questi sia uno straniero che non conosce la lingua italiana, non contenendo il suddetto avviso alcun elemento di accusa, ma solo la data dell'udienza fissata per l'esame del gravame proposto dallo stesso imputato o dal suo difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)