Sez. L, Sentenza n. 2579 del 19/04/1984 (Rv. 434595 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ - CONDIZIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DEL C.C.N.L. 18 LUGLIO 1975 PER I DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEI SERVIZI PUBBLICI DEGLI ENTI LOCALI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ - CONDIZIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DEL C.C.N.L. 18 LUGLIO 1975 PER I DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEI SERVIZI PUBBLICI DEGLI ENTI LOCALI.*
L'interpretazione di un contratto collettivo (di diritto comune), compiuta dal giudice del merito, è censurabile, in Sede di legittimità, solo per vizi di motivazione e per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto legittimo, in base all'art. 34 del C.C.n.L. del 18 luglio 1975 per i dirigenti delle imprese dei servizi pubblici degli enti locali, il mancato recepimento, nel regolamento speciale della azienda municipalizzata, dell'art. 32 dello stesso contratto). (Conf 738/79, mass n 396913; (Conf 3792/78, mass n 393340).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 18/07/1975 num. 32, Contr. Coll. 18/07/1975 num. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)