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Sez. 5, Sentenza n. 5375 del 04/04/2012 (Rv. 622277 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Legittimazione ad agire - Responsabile di imposta - Esclusione - Rilevabiltà d'ufficio in sede di legittimità - Fondamento - Conseguenze - Inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.
Stato
decisa il 2012-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622277-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, come il cessionario di azienda, non è legittimato ad impugnare gli atti impositivi, non essendo né destinatario dell'atto impugnato, né parte del rapporto controverso e non rientrando, quindi, tra i soggetti passivi dell'imposizione tributaria, unici a poter proporre ricorso. Il conseguente difetto di "legitimatio ad causam" è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito e dovendo escludersi la formazione del giudicato implicito, per la decisione nel merito della controversia, nei casi in cui vi sia carenza assoluta di "potestas iudicandi" da parte di qualunque giudice, con la conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio e cassazione senza rinvio della decisione impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)