Sez. 5, Sentenza n. 20978 del 13/09/2013 (Rv. 628501 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO | Sulla legittimazione ad agire - Questione pregiudiziale non sollevata dalle parti nei gradi precedenti - Decisione nel merito - Impugnazione della sentenza relativamente al solo merito - Rilievo d'ufficio in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa alla decadenza dell'impugnazione per tardività.
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO
In tema di contenzioso tributario, la decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio, per inosservanza dei termini stabiliti dall'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (applicabile "ratione temporis") è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 cod. civ., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti; tale regola opera anche in sede di legittimità, salvo che sulla questione non si sia formato il giudicato interno espresso, non essendo sufficiente ad impedire la rilevabilità d'ufficio il giudicato implicito. Peraltro il giudicato implicito sulla questione pregiudiziale della legittimazione ad agire non può formarsi qualora la questione non sia stata sollevata dalle parti ed il giudice (con implicita statuizione positiva sulla stessa) si sia limitato a decidere nel merito, restando in tal caso la formazione del giudicato sulla pregiudiziale impedita dall'impugnativa del capo della sentenza relativamente al merito. Ne consegue che il giudice del gravame può rilevare d'ufficio il difetto di uno dei presupposti della legittimazione ad agire e, ove il rilievo venga effettuato in sede di legittimità, la sentenza va cassata senza rinvio, esclusa ogni pronuncia nel merito trattandosi di impugnazione inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2969
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)