Sez. 6, Sentenza n. 2791 del 01/02/1995 Ud. (dep. 16/03/1995) Rv. 200808 - 01
Impugnazioni - Cassazione - Rettificazione di errori non importanti annullamento | Pena patteggiata ridotta in misura eccedente il terzo - Rettifica diretta da parte della Corte di Cassazione - Possibilità - Esclusione.
Impugnazioni - Cassazione - Rettificazione di errori non importanti annullamento
Quando, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice dell'udienza preliminare abbia ratificato una richiesta di pena errata nella misura, non può farsi luogo in sede di ricorso per cassazione alla procedura di correzione dell'errore materiale prevista dall'art. 619 comma secondo, cod. proc. pen. perché tale situazione si sovrapporrebbe, alterandolo, all'accordo intervenuto tra le parti, ma deve disporsi l'annullamento della sentenza con rinvio degli atti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 619 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)