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Sez. L, Sentenza n. 10683 del 29/11/1996 (Rv. 500934 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Enti pubblici economici - Provvedimenti disciplinari e in materia di promozioni - Legittimità - Sindacabilità da parte A. G. O..
Stato
decisa il 1996-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500934-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Al giudice ordinario, munito di giurisdizione sulle controversie inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti di un ente pubblico economico (nella specie, l'E.N.E.L.), spetta anche il sindacato su atti, comportamenti e provvedimenti implicanti valutazioni con margini di discrezionalità(come nel caso di provvedimenti disciplinari e in materia di progressione in carriera), sia in relazione alle regole generali della correttezza fissate dall'art. 1175 cod. civ., sia in relazione al rispetto delle prescrizioni sostanziali e formali dettate dalla legge e dalla contrattazione collettiva, atteso che i medesimi non sono espressioni di un potere amministrativo collegato alla difesa di interessi di ordine generale, bensì di un potere privatistico analogo a quello di qualsiasi altro imprenditore nel settore privato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)