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Sez. L, Sentenza n. 13304 del 06/10/2000 (Rv. 540829 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Interpretazione offerta dal giudice del merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa all'art. 65 del CCNL 26 novembre 1994 per i dipendenti dell'ente Poste.
Stato
decisa il 2000-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540829-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune offerta da parte del giudice del merito è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della insufficienza o contraddittorietà della motivazione, restando escluso che possa rendersi ammissibile la mera contrapposizione tra l'interpretazione offerta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. (Nella specie la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che all'accordo sindacale per i dipendenti delle Poste del 23 dicembre 1994 doveva riconoscersi natura interpretativa del precedente CCNL 26 novembre 1994, con la conseguenza che esso produceva i suoi effetti già alla data di entrata in vigore del CCNL, sicché gli aumenti retributivi previsti dall'art. 65 del citato contratto - scaglionati al primo ottobre 1994, al primo gennaio 1995 e al primo ottobre 1995 - dovevano essere liquidati solo ai dipendenti rispettivamente in servizio in ciascuna delle date indicate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)