Sez. L, Sentenza n. 3572 del 23/02/2004 (Rv. 570410 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Criteri - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa al CCNL 13.4.1981 per i dirigenti industriali.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri di ermeneutica contrattuale oppure della insufficienza o contraddittorietà della motivazione, restando escluso che possa ritenersi ammissibile la mera contrapposizione tra l'interpretazione offerta dal ricorrente e quella accolta dalla sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito non avesse fatto corretto uso di tale principio nell'interpretare l'accordo sindacale 13.4.1981 per i dirigenti industriali, in base al quale l'indennità supplementare al trattamento di fine rapporto prevista in favore del dirigente d'azienda licenziato è dovuta in tutti i casi in cui il licenziamento sia obiettivamente dovuto alla situazione di crisi in cui versa l'impresa, senza che sia necessario che il recesso faccia espressamente cenno al verificarsi di una delle ipotesi - ristrutturazione, riorganizzazione, conversione, crisi aziendale o settoriale, gestione commissariale - specificamente previste dall'accordo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 13/04/1981
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)