Sez. L, Sentenza n. 6357 del 06/12/1979 (Rv. 403085 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - ADESIONE DEL GIUDICE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE D'UFFICIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE AL RIFIUTO DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - ADESIONE DEL GIUDICE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE D'UFFICIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE AL RIFIUTO DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE - ESCLUSIONE.*
Le consulenze tecniche di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, a contenuto tecnico, rispetto alle quali il giudice non e tenuto a motivare il proprio dissenso, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili, anche implicitamente, con tali osservazioni; e, in particolare, allorche segue il parere del consulente tecnico d'ufficio, il giudice non e obbligato ad indicare le ragioni per le quali disattende le contrarie opinioni del consulente di parte, dovendosi queste intendere rifiutate per implicito. (Conf 461/79, mass n 396578).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)