Sez. 3, Sentenza n. 4032 del 24/04/1987 (Rv. 452824 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - MOTIVAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - MOTIVAZIONE.*
Le consulenze tecniche di parte costituiscono semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, rispetto alle quali il giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con esse e, in particolare, quando si uniformi alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, dovendosi così intendere disattese per implicito le contrarie opinioni del consulente di parte. (V 5564/83, mass n 430506; (Conf 706/81, mass n 411176; (Conf 6357/79, mass n 403085; (Conf 461/79, mass n 396578).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)