Sez. 3, Sentenza n. 9760 del 10/05/2005 (Rv. 582476 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Contro pronunzia su eccezione relativa all'esistenza di compromesso o di clausola compromissoria per arbitrato rituale - Inammissibilità - Impugnazione ordinaria - Esperibilità - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
È inammissibile il regolamento di competenza avverso la sentenza con cui il giudice adito pronunzi, accogliendola o respingendola, su una eccezione relativa all'esistenza di compromesso o di clausola compromissoria per arbitrato irrituale, non integrando quest'ultima un'eccezione di rito bensì attenendo alla proponibilità della questione, giacché con essa le parti demandano agli arbitri lo svolgimento di un'attività negoziale, e non l'esercizio di una funzione giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 817 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 819 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)