Sez. 1, Sentenza n. 806 del 14/03/1988 Cc. (dep. 12/04/1988) Rv. 178118 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - AUTONOMIA RISPETTO AL PROCEDIMENTO PENALE - ELEMENTI DI GIUDIZIO TRATTI DA QUEST'ULTIMO - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE DELLA PREVENZIONE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - AUTONOMIA RISPETTO AL PROCEDIMENTO PENALE - ELEMENTI DI GIUDIZIO TRATTI DA QUEST'ULTIMO - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE DELLA PREVENZIONE.*
La differenza, nei presupposti e nei fini, tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, determina la loro autonomia, con conseguente esclusione di un rapporto di pregiudizialità, nel senso che il secondo debba essere sospeso in attesa della definizione del primo, anche allorché nei due procedimenti siano presi in esame gli stessi elementi di fatto. Ne consegue che il giudice della prevenzione non può limitarsi a richiamare genericamente l'esistenza di eventuali provvedimenti coercitivi emessi in Sede penale o l'ordinanza di rinvio a giudizio o la sentenza di assoluzione per insufficienza di prove o anche di condanna non definitiva, ma deve provvedere ad un'autonoma valutazione degli elementi probatori, pur se tratti da procedimenti penali in corso o definiti, sia indicando specificamente gli elementi concreti presi in considerazione, sia spiegando le ragioni per cui essi conducono ad un giudizio di pericolosità sociale (comune o qualificata). (V mass n 173439; (Conf mass n 171798; (Conf mass n 170425; (Conf mass n 167392; (Conf mass n 166231, sulla prima parte e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)