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Sez. 1, Sentenza n. 6063 del 04/12/1985 (Rv. 443194 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INTERVENTO DEL P.M. - GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL P.M. PRESSO IL GIUDICE A QUO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443194-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INTERVENTO DEL P.M. - GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL P.M. PRESSO IL GIUDICE A QUO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Con riguardo ai procedimenti di separazione dei coniugi, deve escludersi, in Sede di legittimità, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del pubblico ministero presso il giudice "a quo", atteso che in detti procedimenti le funzioni del P.m. non comprendono il potere d'impugnazione (art. 72 secondo e terzo comma cod. proc. civ.), e restano quindi assicurate, in fase di Cassazione, dall'intervento del procuratore generale presso la suprema Corte e dal suo parere in ordine ai motivi del ricorso. (V 3552/85, mass n 441166; (V 3529/77, mass n 387113).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)