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Sez. 1, Sentenza n. 3552 del 13/06/1985 (Rv. 441166 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ IN CAUSA FRA CONIUGI SENZA FIGLI MINORI O INCAPACI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL P.M. PRESSO IL GIUDICE "A QUO" - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441166-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ IN CAUSA FRA CONIUGI SENZA FIGLI MINORI O INCAPACI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL P.M. PRESSO IL GIUDICE "A QUO" - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Nelle cause di divorzio fra coniugi che non abbiano figli, o non abbiano figli minori od incapaci, deve escludersi, in Sede di legittimità, l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti del pubblico ministero presso il giudice "a quo", tenuto conto che questi assume la veste di parte necessaria solo nel diverso caso in cui, essendovi figli minori od incapaci, è titolare di autonomo potere d'impugnazione a tutela dei loro interessi (art. 5 terzo comma della legge 1 dicembre 1970 n. 898), e che inoltre, nelle predette cause, le facoltà spettanti all'ufficio del pubblico ministero, in qualità di interventore, restano assicurate dalla partecipazione al procedimento di Cassazione del procuratore generale presso la suprema Corte. (V 693/83, mass n 425431; (V 3529/77, mass n 387113).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)