Sez. 1, Sentenza n. 21376 del 09/03/2004 Ud. (dep. 05/05/2004) Rv. 228989 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Disciplina transitoria dettata dalla legge 5 giugno 2000 n. 144 - Contemporaneo svolgimento nell'ambito dello stesso processo in fase d'appello del rito abbreviato e di quello ordinario - Decisione unitaria e contestuale - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
La riunione e la decisione cumulativa con un'unica sentenza del giudizio ordinario e del giudizio abbreviato richiesto soltanto da alcuni imputati, a seguito della disciplina transitoria dettata per il giudizio abbreviato dall'art. 4 ter del D.L. 7/4/2000 n. 82, convertito in legge 5/6/2000 n. 144, non è causa di abnormità né di nullità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 07/04/2000 num. 82 art. 4 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/06/2000 num. 144 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)