Sez. L, Sentenza n. 22001 del 22/11/2004 (Rv. 578087 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE | Pensione di inabilità - Conversione in pensione di vecchiaia - Ammissibilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE
In tema di trattamenti pensionistici, la "ratio" del disposto di cui all'art. 1, decimo comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222, che ha introdotto la regola della trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, nel consentire la conversione della pensione di invalidità - prevista dalla legislazione vigente prima della riforma del 1984 - nella pensione di vecchiaia, ove di questa siano maturati tutti i requisiti anagrafici e contributivi, può adeguatamente sorreggere anche l'affermazione del diritto dell'assicurato alla trasformazione della pensione di inabilità in pensione di vecchiaia, sempre quando ricorrano i necessari requisiti anagrafici e contributivi, poiché le due forme pensionistiche tutelano il medesimo rischio, identico anche per l'assegno di invalidità, ossia la perdita della capacità di lavoro, e mirano a sopperire ad identiche esigenze sociali di protezione dello stato di bisogno.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)