Sez. L, Sentenza n. 2875 del 07/02/2008 (Rv. 601522 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE | Pensione di invalidità - Conversione in pensione di vecchiaia - Ammissibilità - Periodi di godimento della pensione nei quali non sia stata prestata attività lavorativa - Rilevanza ai fini del requisito contributivo per il diritto alla pensione di vecchiaia - Sussistenza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE
Ai fini della trasformazione, a domanda, della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile è possibile integrare il requisito contributivo di detta ultima pensione anche con l'accredito di contributi figurativi per i periodi di godimento della pensione di invalidità nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984 per l'assegno di invalidità, cui la pensione di invalidità, in vista dell'anzidetta trasformazione, è equiparabile.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 06/07/1939 num. 1272 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)