Sez. L, Sentenza n. 27880 del 24/11/2008 (Rv. 605758 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) | Contrasto tra dispositivo e motivazione - Parziale coerenza tra i due atti - Vizio della sentenza - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL)
Il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione - che dà luogo a vizio di nullità della sentenza da far valere mediante impugnazione e, in difetto della quale prevale il dispositivo- presuppone che non vi sia alcuna coerenza tra i due atti, sicché va escluso quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione e si possa escludere che il contrasto sia l'esito di un ripensamento sopravvenuto. (Nella specie, il dispositivo della sentenza impugnata aveva, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannato il ministero dell'Interno alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza successiva a quella già riconosciuta in primo grado, "confermando nel resto l'impugnata sentenza", la quale aveva riconosciuto anche la pensione di inabilità; la motivazione aveva escluso la spettanza della pensione per superamento del 65° anno di età da parte dell'assistito con riferimento alla nuova decorrenza; la S.C. ha ritenuto non sussistere contrasto insanabile tra i due atti, essendo espressione comune della limitazione del riconoscimento della totale invalidità dalla nuova decorrenza, e potendo riferirsi la "conferma per il resto" alle spese di lite e CTU del primo grado di giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)