Sez. L, Sentenza n. 1673 del 29/01/2004 (Rv. 569797 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) | Principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione - Enunciazioni della motivazione mancanti nel dispositivo - Inidoneità a costituire giudicato - Lettura del dispositivo e della motivazione in udienza (ex art. 281 sexies cod proc. civ.) - Applicabilità del suddetto principio - Esclusione - Interpretazione complessiva - Passaggio in giudicato delle enunciazioni contenute solo nella motivazione - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL)
Nel rito del lavoro, il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione in caso di insanabile contrasto fra le due parti della sentenza, con la conseguente inidoneità delle enunciazioni eventualmente contenute nella sola motivazione a costituire giudicato, non trova applicazione nell'ipotesi in cui venga data lettura in udienza sia della motivazione che del dispositivo, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., atteso che in tal caso la parte motiva e quella dispositiva concorrono entrambe a cristallizzare la statuizione consentendo, mediante un'interpretazione complessiva, il passaggio in giudicato (anche) delle enunciazioni contenute soltanto nella motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)