Sez. L, Sentenza n. 21032 del 28/09/2006 (Rv. 592179 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Plurime impugnazioni dello stesso licenziamento - Effetti del giudicato - Copertura del dedotto e del deducibile - Conseguenza - Preclusione in ordine alla deduzione di nuovi e diversi profili di illegittimità nel caso di nuova impugnazione di licenziamento disciplinare.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In presenza di più impugnazioni dello stesso licenziamento, il principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile implica che il risultato di un processo (conclusosi, appunto, con sentenza passata in giudicato) non possa più essere messo in discussione mediante ragioni o argomentazioni che in quello stesso processo avrebbero potuto essere fatte valere dall'interessato; così, in particolare, con riguardo al licenziamento disciplinare, è da ritenersi preclusa per effetto del precedente giudicato la nuova impugnazione che deduca nuovi e diversi profili di illegittimità da parte del lavoratore dipendente, precisandosi che, in ogni caso, è da escludersi che il giudicato sulla validità sostanziale del licenziamento consenta un'altra impugnazione per ragioni formali, restando del tutto irrilevante che gli eventuali, relativi vizi non siano stati dedotti o siano stati tardivamente, e perciò inammissibilmente, fatti valere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)