Sez. L, Sentenza n. 3802 del 11/06/1981 (Rv. 414433 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - SANZIONE DISCIPLINARE - INEFFICACIA EX ART 7 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - PREVIO ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA E DELLA FONDATEZZA DEI MOTIVI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DECISIONE SULLA DOMANDA TENDENTE ALLA DECLARATORIA DELLA PREDETTA EFFICACIA - ACCERTAMENTO DEI MOTIVI DELLA SANZIONE SUB SPECIE DEL GIUDICATO IMPLICITO O IN FORZA DEL PRINCIPIO DELL'ESTENSIONE DEL GIUDICATO AL DEDOTTO ED AL DEDUCIBILE - ESCLUSIONE - EFFETTI - GIUDICATO DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO - SUCCESSIVA IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - AMMISSIBILITA - ECCEZIONE PRECEDENTE DEL DATORE DI LAVORO SULLA SUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA - ININFLUENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - SANZIONE DISCIPLINARE - INEFFICACIA EX ART 7 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - PREVIO ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA E DELLA FONDATEZZA DEI MOTIVI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DECISIONE SULLA DOMANDA TENDENTE ALLA DECLARATORIA DELLA PREDETTA EFFICACIA - ACCERTAMENTO DEI MOTIVI DELLA SANZIONE SUB SPECIE DEL GIUDICATO IMPLICITO O IN FORZA DEL PRINCIPIO DELL'ESTENSIONE DEL GIUDICATO AL DEDOTTO ED AL DEDUCIBILE - ESCLUSIONE - EFFETTI - GIUDICATO DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO - SUCCESSIVA IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - AMMISSIBILITA - ECCEZIONE PRECEDENTE DEL DATORE DI LAVORO SULLA SUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA - ININFLUENZA.*
L'inefficacia della sanzione disciplinare comminata del settimo comma dell'art 7 della legge 20 maggio 1970 n 300 prescinde del tutto dalla sussistenza e dalla fondatezza dei motivi posti a base della sanzione stessa, talche la decisione sulla domanda avente ad oggetto tale comminatoria non comporta alcun accertamento in ordine ai detti motivi ne sub specie del giudicato implicito - che ricorre solo quando tra la questione decisa e quella che si pretende tacitamente risolta ricorra un indissolubile rapporto di dipendenza -, ne in forza del principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile - operando questo solo entro i limiti della controversia, segnati dal petitum, dalla causa petendi e dal decisum -. Pertanto, il giudicato di rigetto formatosi sulla domanda tendente ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un licenziamento ai sensi della citata norma non preclude una successiva impugnazione del medesimo, al fine di ottenerne l'annullamento per difetto di giusta causa, anche se il datore di lavoro abbia, nel precedente giudizio, eccepito la sussistenza di tale giustificazione, ma non ne abbia provocato il positivo accertamento a mezzo di specifica domanda riconvenzionale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)