Sez. 1, Sentenza n. 12177 del 15/09/2000 (Rv. 540188 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) | Esecuzione di sequestro conservativo - Successivo accertamento dell'inesistenza del diritto di credito - Responsabilità processuale dell'istante - Presupposti soggettivi - Accertamento della mancanza di un requisito per la concessone della misura cautelare - Responsabilità processuale dell'istante - Presupposti soggettivi.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI)
L'esecuzione di un sequestro conservativo, ove venga successivamente accertata l'inesistenza del diritto di credito a tutela del quale esso è stato richiesto ed eseguito, dà luogo, a carico del creditore procedente, a responsabilità ai sensi dell'art. 96 comma secondo cod. proc. civ., per la cui configurabilità è sufficiente che il suddetto creditore abbia agito senza la normale prudenza, mentre, ove all'esito del giudizio di convalida il sequestro venga revocato non per l'inesistenza del diritto di credito ma per difetto di altro presupposto, come, ad esempio, il "periculum in mora", la responsabilità processuale trova la sua regolamentazione nella più generale disciplina dettata dall'art. 96 comma primo cod. proc. civ. e postula, pertanto, che il creditore istante abbia agito con malafede o colpa grave.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)