diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 15551 del 17/10/2003 (Rv. 567496 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Esecuzione della sentenza di primo grado senza la normale prudenza - Domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata - Presupposti - Spettanza della relativa valutazione al giudice di merito - Obbligo di motivazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567496-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE

Per la configurabilità del risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, secondo comma cod. proc. civ., in ipotesi di esecuzione della sentenza di primo grado iniziata o compiuta senza normale prudenza, è sufficiente che il creditore abbia fatto ricorso al procedimento esecutivo benché nella specifica situazione l'accoglimento del gravame con l'annullamento o la riforma della sentenza posta in esecuzione fosse in concreto sufficientemente probabile e prevedibile; la relativa valutazione spetta al giudice di merito, che deve adeguatamente motivare in ordine alla sussistenza o meno di tale elemento soggettivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)