Sez. 2, Sentenza n. 10770 del 03/12/1996 (Rv. 501004 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Rapporto di clientela - Contestazione - Rito ordinario - Applicazione - Necessità - Conseguenze.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
La speciale procedura di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali in materia civile degli avvocati e procuratori, regolata dagli art. 28 ss. legge 13 giugno 1942 n. 794, non è applicabile quando è contestata la sussistenza del rapporto di clientela, con la conseguenza che la controversia va decisa con il rito ordinario con sentenza soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)