Sez. 2, Sentenza n. 1331 del 21/02/1996 (Rv. 495937 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Onorari professionali - Ordinanza di liquidazione ex art. 29 della legge n. 794 del 1942 - Omessa notificazione - Ricorso per Cassazione ex art. 111 della Cost. - Proponibilità entro l'anno dalla pubblicazione - Presa visione - Sottoscrizione del difensore - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
Il ricorso per Cassazione ex art. 111 Costituzione avverso l'ordinanza di liquidazione degli onorari professionali emessa ai sensi dell'art. 29 legge 13 giugno 1942 n. 794, può proporsi, in caso di mancata notificazione, nel termine di un anno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ. senza che rilevi la sottoscrizione "per presa visione" apposta dal difensore a margine dell'ordinanza.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)