Sez. 3, Sentenza n. 3468 del 22/04/1997 (Rv. 503864 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Fatti costitutivi del diritto alla ripetizione - Onere della prova a carico del "solvens" - Contenuto - Prova del pagamento e dell'inesistenza originaria o del successivo venir meno del vincolo giustificativo del pagamento stesso - Sufficienza - Deduzione da parte "dell'accipiens" concernente il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto non titolare del rapporto posto a base del pagamento - Sussistenza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO
In tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, una volta dimostrati dal "solvens", l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto, sorge il diritto del "solvens" ad ottenere la restituzione di quanto dovuto da colui al quale il pagamento è stato effettuato, restando a carico di questi, nell'ipotesi di pagamento eseguito in base ad un titolo ancorché nullo, la prova di aver agito quale semplice tramite dell'effettivo titolare del pur invalido rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)