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Sez. 1, Sentenza n. 9930 del 11/05/2005 (Rv. 581317 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI | Procedimento di reclamo ex art. 26 legge fallimentare - Norme sui procedimenti in camera di consiglio - Applicabilità - Conseguenze - Reclamo avverso decreto incidente su diritti soggettivi - Mancata comparizione del ricorrente - Dovere del tribunale di decidere il reclamo - Sussistenza - Eventuale decreto di non luogo a provvedere - Ricorso per cassazione ex art. 111, Cost. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2005-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581317-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI

Nel procedimento di reclamo disciplinato dall'art. 26 legge fall., quando si controverta su situazioni incidenti su diritti soggettivi, trovano applicazione le norme generali dei procedimenti camerali (artt. 737 - 742 bis cod. proc. civ.) ed il tribunale è tenuto a decidere il reclamo anche nel caso in cui il ricorrente non compaia in camera di consiglio, sicchè, qualora dichiari erroneamente "non luogo a provvedere" sul medesimo, questo provvedimento è impugnabile con ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)