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Sez. 1, Sentenza n. 1401 del 22/02/1996 (Rv. 495971 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI | Procedimento di reclamo ex art. 26 legge fallimentare - Norme sui procedimenti in camera di consiglio - Applicabilità.
Stato
decisa il 1996-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495971-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI

Nel procedimento di reclamo disciplinato dall'art. 26 legge fall., quando si controverta su situazioni incidenti su diritti soggettivi, trovano applicazione le norme generali dei procedimenti camerali (artt. 737-742 bis cod. proc. civ.) con conseguenze sia sul termine per proporre l'impugnazione (dieci giorni), che sulla decorrenza di detto termine dalla comunicazione del provvedimento oggetto del reclamo, nonché sul rispetto del principio del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)